Nautica Normative

Timore di Confindustria Nautica, al Senato per i Canoni Demaniali

omicidio nautico

Confindustria Nautica ha espresso, nel corso di un’audizione al Senato svoltasi ieri, la propria preoccupazione per l’impatto che avrà l’emendamento depositato dal Governo al Ddl “Concorrenza”. Il decreto riguarda anche le concessioni di beni, compresi porti e approdi della nautica da diporto.

Cos’è il nuovo decreto

Il sistema previsto di assegnazione dei beni non prevede un una reciprocità con gli altri Paesi all’interno dell’Unione Europea, che non vi applicano la Direttiva Bolkestein, ideata per le gare di servizi pubblici come mense scolastiche e trasporti. Un imprenditore italiano, infatti, non potrà fare concorrenza ad uno europeo come accade al contrario.

A tal proposito arriva il commento di Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, che spiega come “l’estensione di queste regole a porti e approdi della nautica avviene in contrasto con quanto previsto dallo stesso diritto europeo, perché la Direttiva Bolkestein esclude espressamente l’applicazione ai porti”.

La distinzione fra le due categorie è fondamentale e ne va tenuto conto: l’esito negativo di una gara, nel caso di servizi pubblici vuol dire la perdita di un solo cliente, nel caso di una concessione di un bene demaniale vuol dire perdere tutta l’azienda, tutti gli investimenti, tutti i beni immobili costruiti, tutto il personale formato e tutti i clienti, contemporaneamente.




Inoltre, l’emendamento, pur riconoscendo la specificità di porti e approdi del diporto, gli applica direttamente le norme previste per le spiagge: per esempio la previsione di assicurare la costante presenza di varchi per il raggiungimento della balneazione e il frazionamento delle concessioni in piccoli lotti.

L’altro tema fondamentale e ampiamente dibattuto è senza dubbio il riconoscimento economico che andrà al concessionario uscente in quanto, trattandosi di beni da lui costruiti, deve assolutamente essere commisurato al valore commerciale dell’azienda.

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In conclusione, deve essere prevista la distinzione, affermata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dal Consiglio di Stato, fra le concessioni assentite prima dell’entrata in vigore della Direttiva servizi e quelle assentite successivamente, in applicazione del principio del legittimo affidamento di cui all’art. 1375 del Codice Civile.

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