Riesame delle richieste di , per fronteggiare le ricadute economiche e sociali dell’epidemia da Covid-19: lo ha comunicato l’INPS attraverso il suo sito ufficiale, nel messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, spiegando in quali casi è possibile presentare la richiesta di indennizzo.
L’erogazione dell’indennità Covid-19 è stata allargata anche ai pescatori cui hanno viste respinte le domande, viene chiarita nel messaggio che spiega “gli aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte, fornendo il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione. Sono, inoltre, indicati i requisiti previsti per accedere al beneficio”.
Il termine per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva).
I fondi saranno da da destinare “ai pescatori autonomi che esercitano, anche in cooperativa, l’attività di pesca in acque marittime, interne e lagunari” viene spiegato dall’ente previdenziale.
Covid-19 e indennità per i pescatori: chi può presentare le istanze
INPS chiarisce come e in quali casi per i pescatori è possibile presentare istanza di riesame per la richiesta di indennizzo. La procedura e i documenti da allegare sono all’istanza sono diversi a seconda che si tratti pescatore autonomo o in cooperativo e in base alla tipologia di pesca praticata.
Nel messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, consultabile a questo link, l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle istanze presentate, per il mese di maggio 2020, dai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari al fine di ottenere l’indennità Covid-19 pari a 950 euro.
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Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.
Proposizione del riesame
Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione:
- attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame;
- alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Qualifica di pescatore autonomo e indennità Covid-19
Per avere diritto all’indennità, il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari. Ne deriva che i soci di cooperative destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
La qualifica di “pescatore autonomo” non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica, pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto, alternativamente:
- copia della lettera di incarico;
- copia dell’ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la data di inizio dell’incarico).
Nel caso di pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:
- dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
- autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente.
Infine, nel caso di pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:
- dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
- estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua, di aziende vallive di pescicoltura.
Redazione di Non solo Nautica, la rivista online sulla nautica e sul mare a cura di Davide Gambardella.