Diporto Nautica

Confindustria Nautica fa ricorso contro decisione su concessioni demaniali

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Confindustria Nautica, insieme all’associata Assomarinas e ad Assonat Confcommercio, ha depositato il ricorso nella Sezioni unite della suprema Corte di Cassazione contro la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in tema di concessioni demaniali marittime, che ha stabilito i termini di decadenza delle concessioni e le regole per la loro assegnazione.




I dettagli del ricorso di Confindustria Nautica

Come riportato nel ricorso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si sarebbe attribuita un potere legislativo per regolamentare direttamente l’affidamento delle concessioni, come se tale materia fosse priva di ogni disciplina nazionale e le scelte e le valutazioni politiche espresse dal Parlamento non fossero mai esistite e potessero essere sostituite da quelle effettuate da una sentenza, in attesa di un futuro ed eventuale intervento del legislatore nazionale. Il CdS aveva disposto la cessazione al 31.12.2023 delle concessioni demaniali marittime il regime di proroga, specificando anche che “eventuali proroghe del termine debbano naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell’Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo”.

Secondo le associazioni della Nautica da diporto, questa arbitraria invasione all’interno ella sfera di attribuzioni riservata al legislatore si sarebbe verificata in relazione all’applicazione di una norma creata ad opera del giudice, che ha esercitato un’attività di produzione normativa non di sua competenza, avendo allo stesso tempo stabilito il termine per l’indizione delle gare ed enunciato i principi che dovranno regolare lo svolgimento delle stesse in futuro. Infine, le suddette “norme” sono state estese anche ai porti turistici, nonostante la stessa Direttiva servizi UE, all’art. 2 comma 2, lettera d9, li escluda espressamente dal proprio campo di applicazione.

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Anche la Corte di Giustizia ha avuto modo di specificare che “taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione, senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come «concessione di servizi» ai sensi di tale direttiva (Servizi)”.

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