Diporto Nautica

Refitting barche, cosa cambia con la nuova norma?

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Una nuova circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha spiegato le nuove procedure per il refitting nei cantieri italiani di unità da diporto di provenienza extra UE, con grandi semplificazioni e la riduzione degli oneri e delle garanzie richieste. In generale, il refitting è, ad oggi, uno dei servizi più richiesti in tutti i cantieri navali e chiunque si interessa al mondo delle barche ne ha sentito parlare almeno una volta. Ma, andando per gradi, in cosa consiste?




Qual è il significato di refitting?

Partendo dalle basi, la traduzione più immediata ci restituisce il significato di “rimontaggio”. A tal proposito, per refitting si intende il processo di revisione e riparazione di una barca, includendo attività di riparazione, fissaggio, ripristino, rinnovo e ristrutturazione dello scafo.

Si può parlare di refit in queste circostanze:

  • sostituzione di vecchia attrezzatura con quella nuova
  • si parla di refitting di uno yacht in caso di alcune modifiche per farlo partecipare ad una competizione sportiva
  • personalizzazione in base alle richieste di un cliente
  • modernizzazione intesa come cambio di alcuni componenti con altri più all’avanguardia
  • ripristino nel caso di una vecchia barca in legno per la conservazione

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Quando fare il refitting alla propria barca?

Il momento migliore è indubbiamente quello invernale, per avere l’imbarcazione a pronta per le stagioni calde. La pratica ha, tuttavia, dei costi piuttosto elevati e, oltre al “quando”, occorre tenere bene a mente anche il “come”.

La mossa migliore da fare è innanzitutto quella di compiere un’analisi approfondita sullo stato di salute della barca, per comprendere al meglio dove bisogna agire stabilendo una gerarchia sulla base delle priorità. A questo punto non resta che mettere mano al portafoglio e stabilire un budget di spesa: solo così sarà possibile quanto lavoro si potrà fare per rendere la barca resistente all’invecchiamento.




La nuova norma del refitting navale

Con la circolare del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha spiegato tutte le nuove procedure per i lavori su unità da diporto extra UE nei cantieri italiani. Il testo illustra le semplificazioni procedurali per le attività di refitting, individuando i lavori che possono essere compiuti in regime di Ammissione temporanea. Nel testo si parla di esenzione dalle garanzie fideiussorie e dall’imposizione dell’IVA per tutte le manutenzioni effettuate in regime di Ammissione temporanea, di riduzione delle garanzie doganali fino al 100% per i cantieri autorizzati AEO, status di operatore economico autorizzato, per le lavorazioni in regime di perfezionamento attivo e, infine, di procedura unica a copertura di tutte le lavorazioni previste. Si tratta di un provvedimento che suona come una boccata di ossigeno per tutto il settore della Nautica da diporto, già fortemente danneggiata dalla Norma Equipaggi.

“La circolare, frutto del proficuo lavoro di confronto svolto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con Confindustria, tiene conto delle esigenze di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulla cantieristica e restituisce competitività alle nostre imprese” ha dichiarato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, esprimendo il suo entusiasmo per la nuova norma.

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Cosa cambia nei lavori di refit?

L’unità da diporto iscritta in un registro estero può essere sottoposta alle attività di riparazione, meglio note come refitting, finalizzate alla sua conservazione. Lo svolgimento di tali attività non sono sottoposte all’obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria sulle obbligazioni doganali, che è invece dovuta ricorrendo al regime di Perfezionamento attivo.




In questa Ammissione temporanea rientrano tutti i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria, purché queste non vadano a modificare lo scafo o non comportino miglioramenti della performance della barca o un aumento dei suoi valori. L’armatore che richiede tali attività sotto l’Ammissione temporanea dovrà essere in grado di dimostrare il momento di ingresso della barca nelle acque UE, mediante la presentazione, all’ufficio doganale, del modulo 71-01 del Regolamento UE 2446/2015. A quel punto, al cantiere toccherà annotare nella propria contabilità tutte le informazioni relative all’imbarcazione presa in carico, comprese le date di inizio e fine dei lavori e le generalità dei pezzi sostituiti. Inoltre, dal momento in cui il regime di Ammissione temporanea fa capo all’armatore, mentre quello di Perfezionamento attivo fa capo al cantiere, la scadenza di 18 mesi del primo viene sospesa in caso di apertura del secondo per i lavori di refitting, e questo rimane in vigore fino alla conclusione delle manutenzioni.

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